Art. 3.
(Comitato di garanzia).

      1. Il partito, con deliberazione pubblica della propria direzione nazionale, elegge un comitato di garanzia per la certificazione del rispetto delle procedure statutarie e, comunque, della presente legge.
      2. Il comitato di garanzia delibera, oltre che sui ricorsi di cui all'articolo 2, sulle controversie che insorgono tra gli iscritti al partito e tra gli iscritti ed il partito secondo le modalità previste dallo statuto nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
      3. Lo statuto prevede che il comitato di garanzia si pronunci sempre sui ricorsi presentati:

          a) da ciascun iscritto per questioni inerenti i comuni fino a quindicimila abitanti;

          b) da almeno cento iscritti per questioni inerenti i comuni aventi oltre quindicimila abitanti;

          c) da almeno cinquecento iscritti per questioni inerenti politiche provinciali;

          d) da almeno mille iscritti per questioni inerenti politiche regionali;

          e) da almeno cinquemila iscritti per questioni inerenti politiche nazionali.

      4. Con i termini «questioni inerenti i comuni» di cui al comma 3, si intendono le controversie concernenti l'attività dei partiti nei comprensori locali, ivi incluse le

 

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modalità di presentazione delle e candidature territoriali; analogo criterio identificativo vale per le questioni inerenti politiche provinciali, regionali ovvero nazionali di cui al medesimo comma 3, lettere c), d) e e).

      5. Il comitato di garanzia è composto da persone non dipendenti dal partito, in numero e nelle eventuali articolazioni territoriali stabiliti dallo statuto.
      6. I componenti del comitato di garanzia non sono candidabili ad alcuna carica elettiva nel periodo del loro mandato e nei cinque anni successivi al termine dello stesso e non possono essere proposti per incarichi di partito o amministrativi.
      7. Lo statuto disciplina i casi in cui si può procedere allo scioglimento, alla chiusura, alla sospensione e al commissariamento di articolazioni territoriali del partito e prevede che il provvedimento sanzionatorio possa essere impugnato presso il comitato di garanzia, con obbligo di quest'ultimo di procedere in contraddittorio e di emettere decisione motivata quale arbitro rituale entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
      8. Avverso la decisione del comitato di garanzia sullo scioglimento, sulla chiusura, sulla sospensione e sul commissariamento di articolazioni territoriali del partito, è ammessa impugnativa secondo le norme del codice di procedura civile.
      9. Ai ricorsi avverso le decisioni del comitato di garanzia sullo scioglimento, sulla chiusura, sulla sospensione e sul commissariamento di articolazioni territoriali del partito si applica il rito dei processi del lavoro con obbligo per la corte di appello di convocare l'udienza di discussione e decisione del ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria.